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Sez. 6, Sentenza n. 24631 del 15/05/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 253109 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Derubricazione in appello del reato previsto dall'art. 527 cod. pen. in quello ex art. 726 cod. pen. - Obbligo di preventiva informazione all'imputato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253109-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Nel caso in cui la Corte di appello derubrichi il delitto previsto dall'art. 527 cod. pen. nella contravvenzione ex art. 726 cod. pen., non vi è alcun obbligo di preventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST., Cod. Pen. art. 726 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)