Sez. 1, Sentenza n. 4685 del 24/10/1994 Cc. (dep. 11/01/1995) Rv. 200319 - 01
Competenza - Competenza per territorio - Procedimenti riguardanti i magistrati | Spostamento di competenza - Sufficienza dell'esercizio delle funzioni nel distretto ove ha sede l'ufficio che sarebbe competente - Sussistenza - Necessità che il giudice sia concretamente ed organicamente addetto al suddetto ufficio - Esclusione - Fattispecie: giudice conciliatore.
Competenza - Competenza per territorio - Procedimenti riguardanti i magistrati
Nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero di competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui tale magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, ai fini dello spostamento di competenza previsto dall'art. 11 comma primo cod. proc. pen. (all'ufficio ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino) è sufficiente l'esercizio in questione e non anche che il giudice sia concretamente ed organicamente addetto all'ufficio al quale, secondo i criteri ordinari, spetterebbe la cognizione in primo o in secondo grado del procedimento.(Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale la persona offesa dal reato era un giudice conciliatore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)