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Sez. 2, Sentenza n. 9009 del 11/09/1998 (Rv. 518807 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI | Terrazza a livello - Mancata manutenzione - Danni derivati a terzi - Ripartizione fra i condomini, secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ. quali inadempienti all'obbligo di manutenzione - Domanda risarcitoria - Legittimazione passiva di tutti i condomini e quindi del condominio rappresentato dall'amministratore.
Stato
decisa il 1998-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518807-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 cod. civ. alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, i danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art 1126 cod. civ.. La domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)