diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 145 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:145
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1972

  • Giudizio di legittimità costituzionale
  • Assistenza e previdenza
  • Invalidità e vecchiaia
  • Pensione
  • Prosecuzione volontaria
  • Determinazione dei periodi minimi
  • D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 20, secondo comma
  • Eccesso dai limiti posti dalla legge delegante
  • Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26,secondo comma, 29 e 30; norme integrative, art.9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: ORD. N. 24/56 D

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1963 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Bartoli Cesare e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che nessuna della parti si è costituita in giudizio; Consideratto che questa Corte, con la sentenza n. 124 del 9 luglio 1963, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; che per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Tribunale di Trento in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze