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Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 18/02/2000 (Rv. 534040 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di rigetto dell'impugnazione avverso la liquidazione emesso in forma ordinanza - Impugnazione - Strumenti - Ricorso per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534040-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il provvedimento (ancorché emesso nella forma dell'ordinanza) che respinge l'impugnazione contro il provvedimento di liquidazione del compenso relativo ad attività di assistenza e consulenza (nella specie, compiuta nel corso di una causa di opposizione agli atti esecutivi) è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in maniera definitiva sui diritti soggettivi, assimilabile pertanto ad una sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)