Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 18/02/2000 (Rv. 534040 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di rigetto dell'impugnazione avverso la liquidazione emesso in forma ordinanza - Impugnazione - Strumenti - Ricorso per cassazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il provvedimento (ancorché emesso nella forma dell'ordinanza) che respinge l'impugnazione contro il provvedimento di liquidazione del compenso relativo ad attività di assistenza e consulenza (nella specie, compiuta nel corso di una causa di opposizione agli atti esecutivi) è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in maniera definitiva sui diritti soggettivi, assimilabile pertanto ad una sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)