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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 513 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-26, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:513
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3870

  • Avvocato e procuratore
  • Onorari e spese
  • Richiesta anche alle parti avverse
  • Ipotesi di giudizio definito con transazione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Le precedenti pronunce di rigetto di questione di legittimità costituzionale esimono dal riesame di identiche questioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 68 r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui prevede che, in caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore può chiedere il pagamento per onorari e spese anche alle parti avverse; questione dichiarata non fondata con S.nn. 132/1974 e 272/1987).

Norme impugnate

  • art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv. Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A. per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con sentenza o mediante transazione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la declaratoria di non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272 del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata dall'ordinanza in oggetto;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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