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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 257 del 1985

Decisione
decisa il 1985-10-25, depositata il 1985-11-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:257
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11132

  • Circolazione stradale
  • Trattamento sanzionatorio per il reato di guida senza patente
  • Previsione di pene differenziate in ragione dello status del soggetto attivo (sottoposti a misura di sicurezza o a misure di prevenzione)
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
  • l 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma, in relazione a cs art. 80.
  • cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 80 cod. strada, i quali stabiliscono che i sottoposti a misura di prevenzione ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, siano puniti, nel caso di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi, in quanto la Corte si è già pronunciata su identica questione, sollevata nei medesimi termini, dichiarandola infondata. - S. n. 66/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione agli artt. 6, legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 80 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con l'ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di Campigotto Loriano, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Arezzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, assumendo la violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della disparità di trattamento tra i sottoposti a misura di prevenzione - in particolare, i diffidati - ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, punibili, nel caso di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi.
punto 2
Considerato che identica questione è stata da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 66 del 1984; che l'ordinanza indicata in epigrafe non adduce argomenti né indica profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Arezzo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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