Sez. 5 - , Ordinanza n. 25802 del 23/09/2021 (Rv. 662239 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità dei soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione di illeciti di natura dolosa in un giudizio penale - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
In tema di IRPEF, è idonea ad integrare l'ipotesi di responsabilità solidale dei soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 la contestazione, con atto motivato, della commissione di illeciti tributari di natura dolosa ex d.lgs. n. 74 del 2000 emersi in sede penale (nella specie definiti con applicazione pena su richiesta delle parti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)