Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse
Testo in vigore al
Capo III. Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione I. Disposizioni in materia di irpef, irpeg e di imposta sul patrimonio netto delle imprese
Art. 18 Detrazioni ai fini IRPEF
01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento".
1. Negli articoli 13-bis, comma 1, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, 114, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19 Aumento dell'aliquota dell'IRPEG
1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "36 per cento" sono sostituite delle seguenti: "37 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.
Art. 19-bis Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA
1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fono al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiaranti;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996;
f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali nono si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;
i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 e' dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:
a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le societa' semplici e per gli enti non commerciali;
b) di lire 1.500.000 per le societa' commerciali di persone;
c) di lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi;
d) di lire 5.000.000 per le societa' di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonche' per le societa' diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importo rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.5
Art. 20 Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 e' dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi.
Sezione II. Misure in materia di tassazione delle imprese
Art. 21 Fusioni o scissioni societarie
1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.
2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse.
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.6
Art. 22 Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta
1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto.
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della societa' o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle societa' di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la societa' che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.
7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo delle azioni o quote prima dell'aumento stesso. All'impresa o alla societa' che ha effettuato le predette operazioni e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.
8. Nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "La fusione tra societa' che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.".
9. Relativamente alle fusioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.
10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.
11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le imposte sostitutive vanno versate entro il 20 dicembre 1995; a richesta del contribuente tale versamento puo' essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Sezione III. Misure sugli enti creditizi
Art. 23 Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si e' fusa con la societa' conferente l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.
Art. 24 Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie.
Art. 25 Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la societa' che distribuisce le riserve o fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito d'imposta in misura ridotta.
3. Per le societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la successiva fusione con la societa' conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9.
Art. 26 Disposizioni attuative
1. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23.
2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonche', per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilita' in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versta in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le societa' destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la societa' conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale e' stato perfezionato il conferimento.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto.
Sezione IV. Misure antielusive
Art. 27 Societa' di comodo
1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonche' proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
a) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita';
c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
e) alle societa' che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in societa' commerciali di persone.
2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, societa' semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle societa' non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonche' l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, nonche' per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalita' previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati e' assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento. Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il pagamento potra' essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni.";b) nel comma 4 e' soppressa la parola "predetta";
c) nel comma 5, prima delle parole "Ai fini di cui all'articolo 81" e' inserito il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento.";
d) nel comma 6 le parole "Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le societa' non operative di cui al comma 1, e' escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le societa' non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Qualora il reddito dichiarato dalle societa' che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.".
Art. 28 Svalutazioni e perdite derivanti da societa' collegate estere
1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente periodo: "Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente , per ciascun periodo di imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.".
2. La disposizione del comma 1 si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilita' si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data.
Art. 29 Perdite di impresa
1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.
3. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 30 Trasferimento di sede all'estero
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 20-bis - 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.".
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all'impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 31 Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni
1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole "esclusi gli immobili" sono aggiunte le seguenti: "e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5". Nello stesso comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi";
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati";
c) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 32 Transazioni e somme risarcitorie
1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 33 Rimborsi per trasferte
1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.".
2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.".
3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo IV. Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie
Sezione I. Modelli intrastat
Art. 34 Elenchi riepilogativi
1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate.
Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 35 Regolarizzazione degli elenchi presentati
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarita' ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura e' ridotta alla meta' nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 20 dicembre 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facolta' di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonche' per le violazioni definite ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilita' della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarita' o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non puo' superare l'importo di lire quattro milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415.
Sezione II. Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
Art. 36 Base imponibile
1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.24
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari , a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata.
5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche".
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) , di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Art. 37 Operazioni con l'estero e volume d'affari
1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto.
2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.21
3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.