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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 37 del 1978

Decisione
decisa il 1978-04-05, depositata il 1978-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:37
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16171

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Monopolio statale su scala nazionale
  • Divieto di impianti di diffusione radiotelevisiva via etere di portata locale previa autorizzazione statale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 14 aprile 1975, n. 103
  • art. 1 legge 14 aprile 1975, n. 103
  • art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
  • art. 183 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
  • art. 1 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
  • legge 14 aprile 1975, n. 103

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo Comma, e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); artt. 1, 183, 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza 19 dicembre 1975 del pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di Menozzi Virginio ed altro, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Udiciale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 41, e 43 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo modificato dall'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano allo Stato l'installazione e l'esercizio della diffusione locale via etere di programmi radiofonici e televisivi;
punto 2
considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale; che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1 e 2 della legge n. 103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, così come modificati dalla legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installaziane e l'esercizio degli impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e sostituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze