Sez. L, Sentenza n. 2596 del 12/04/1983 (Rv. 427466 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - OMISSIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E DEL PREVIO INTERROGATORIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - OMISSIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E DEL PREVIO INTERROGATORIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la discrezionale valutazione, incensurabile in Sede di legittimità, del giudice di appello circa l'opportunità di procedervi - non è prescritto a pena di nullità, né questa può derivare dall'omissione del tentativo di conciliazione al cui svolgimento l'interrogatorio stesso è anche finalizzato. (Conf 4231/81, mass n 414905; (Conf 1399/80, mass n 404941).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)