Sez. 3, Sentenza n. 18905 del 20/10/2011 Ud. (dep. 17/05/2012) Rv. 252512 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore - Detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale - Profitto - Sussistenza - Necessità .
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Integra il reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 la condotta di colui che, per trarne profitto, abusivamente duplichi o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore elettronico. (Fattispecie nella quale il titolare di una scuola informatica, organizzata in forma imprenditoriale, aveva abusivamente duplicato mediante un masterizzatore numerosi programmi per elaboratore, installandoli all'interno di sistemi informatici).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)