Sez. 1, Sentenza n. 932 del 06/06/1969 Ud. (dep. 25/10/1969) Rv. 113051 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVO DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - INSUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVO DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - INSUFFICIENZA.*
Per la sussistenza dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale (art 62 n 1 cod pen), e necessario che l'Azione, nell'intenzione del reo, sia diretta ad eliminare una particolare situazione di fatto realmente sussistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente trovi rispondenza obiettiva nei principi etici e sociali della collettivita non e sufficiente, al riguardo, una falsa ed erronea credenza dell'agente. (Conf 109286, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)