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Sez. L - , Sentenza n. 25471 del 26/10/2017 (Rv. 646619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori - Fondamento. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM

La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva addossato alla lavoratrice, convenuta in via monitoria, l'onere di provare l'eccepita carenza di legittimazione attiva di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in relazione alle attività svolte dell'Istituto Sperimentale già facente capo all'Ente FF. SS.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)