Sez. 1, Sentenza n. 1208 del 18/05/1964 (Rv. 301728 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - TRASCRIZIONE ERRONEA OD OMESSA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - TRASCRIZIONE ERRONEA OD OMESSA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la nullita della sentenza medesima solo quando le conclusioni in realta formulate non siano state esaminate dal giudice, sicche sia mancata in concreto una decisione su domande od eccezioni ritualmente propostè qualora, invece, risulti dalla motivazione della sentenza che le conclusioni adottate dalle parti, sebbene non trascritte od erroneamente trascritte, siano state tuttavia esaminate e disattese, il vizio di trascrizione non costituisce che un semplice errore materiale, suscettibile di correzione nelle forme e con le modalita prescritte dalla legge. (Conf. 2750-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)