Sez. 1, Sentenza n. 6232 del 18/11/1988 (Rv. 460583 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA "RATIONE MATERIAE", DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NATURA CONTENZIOSA DEL RELATIVO GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE NEL TRIBUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - LUOGO DI RESIDENZA DEL GENITORE CONVENUTO SECONDO LA REGOLA GENERALE DI CUI ALL'ART. 18 COD. PROC. CIV..*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA "RATIONE MATERIAE", DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NATURA CONTENZIOSA DEL RELATIVO GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE NEL TRIBUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - LUOGO DI RESIDENZA DEL GENITORE CONVENUTO SECONDO LA REGOLA GENERALE DI CUI ALL'ART. 18 COD. PROC. CIV..*
Il giudizio per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, di un minore devoluto, "ratione materiae", al tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ha natura contenziosa, nonostante l'adozione del rito camerale, tanto nella fase preliminare d'ammissibilità dell'Azione, quanto nella fase di merito, poiché in esso le parti assumono le posizioni di attore e di convenuto. Pertanto, al fine dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., non derogata dalla citata norma, e deve quindi farsi riferimento al luogo di residenza del genitore convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)