Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 19/02/2010 (Rv. 611802 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Mantenimento del figlio - Rimborso delle spese sostenute - Determinazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI
In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)