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Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 19/02/2010 (Rv. 611802 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Mantenimento del figlio - Rimborso delle spese sostenute - Determinazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611802-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI

In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)