Sez. 1, Sentenza n. 11742 del 17/11/2011 Ud. (dep. 29/03/2012) Rv. 252275 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Contestazione di entrambi i profili integrativi - Legittimità - Ragione.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
La contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse e aperte all'una o all'altra modalità operativa o anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)