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Sez. 3, Ordinanza n. 29071 del 11/11/2024 (Rv. 672568-02)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Art. 2560, comma 2, c.c. - Cessione d'azienda avvenuta nel corso di processo relativo a contratto d'impresa non esaurito - Responsabilità del cessionario per i debiti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672568-02

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto il cessionario responsabile di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione).

Cod. Civ. art. 2560, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)