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DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze â-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 81/602/CEE4 vieta talune sostanze ad azione ormonica e le sostanze ad azione tireostatica e che la direttiva 88/146/CEE5 vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, ammettendo tuttavia certe deroghe;

considerando che la direttiva 88/299/CEE del Consiglio6 fissa le condizioni di applicazione delle deroghe al divieto degli scambi di certe categorie di animali di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE nonché delle loro carni;

considerando che talune sostanze ad effetto tireostatico o ad effetto estrogeno, androgeno o gestageno, a causa dei loro residui che permangono nelle carni e in altri prodotti di origine animale, possono essere pericolose per i consumatori e possono anche compromettere la qualità dei prodotti alimentari di origine animale;

considerando che nuove sostanze ad azione anabolizzante quali i â-agonisti sono utilizzate in modo illecito nell'allevamento allo scopo di stimolare la crescita e la produttività degli animali;

considerando che dai risultati dell'indagine condotta dalla Commissione dal 1990 al 1992 negli Stati membri risulta che le sostanze â-agoniste sono ampiamente disponibili negli ambienti dell'allevamento, favorendo così loro usi illeciti;

considerando che l'uso improprio delle sostanze â-agoniste può presentare un grave pericolo per la salute umana; che nell'interesse dei consumatori occorre vietarne la detenzione, la somministrazione agli animali di tutte le specie e la commercializzazione a tal fine; che occorre, inoltre, vietare la detenzione, la somministrazione agli animali di qualsiasi specie e la commercializzazione degli stilbeni e dei tireostatici nonché disciplinare l'uso delle altre sostanze;

considerando tuttavia che può essere autorizzata la somministrazione per scopi terapeutici ben definiti di medicinali a base di sostanze â-agoniste, per talune categorie di bovini, di equidi e per gli animali da compagnia;

considerando d'altronde che è necessario garantire a tutti i consumatori le stesse condizioni di approvvigionamento di carni e di prodotti alimentari derivati, pur offrendo loro i prodotti più rispondenti alle loro preoccupazioni e attese; che, tenuto conto delle sensibilità dei consumatori, le possibilità di smercio dei prodotti di cui trattasi potranno soltanto essere migliorate;

considerando che occorre mantenere il divieto dell'utilizzazione delle sostanze ad azione ormonica per fini di ingrasso; che la somministrazione di talune sostanze, pur potendo essere autorizzata per scopi terapeutici o zootecnici, deve essere strettamente controllata al fine di evitare usi ad altri fini;

considerando che manca un'armonizzazione dei periodi di sospensione a livello comunitario e che esistono notevoli differenze tra gli Stati membri, in particolare, riguardo ai medicinali veterinari autorizzati contenenti sostanze ormonali o â-agoniste; che occorre, pertanto, a fini di armonizzazione, fissare periodi di sospensione massimi per detti medicinali;

considerando inoltre che gli animali vivi trattati per scopi terapeutici o zootecnici con tali sostanze nonché le carni da essi provenienti non possono, in linea di massima, essere oggetto di scambi, dati i rischi che ne risulterebbero per l'efficacia del controllo dell'intero regime; che tuttavia si potranno prevedere deroghe, sotto certe condizioni, a tale divieto per quanto concerne gli scambi intracomunitari e l'importazione da paesi terzi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera;

considerando che tali deroghe possono essere autorizzate qualora vengano fornite garanzie sufficienti per evitare distorsioni degli scambi; che tali garanzie devono riguardare i prodotti utilizzabili, le condizioni d'uso degli stessi ed il controllo di dette condizioni, in particolare l'osservanza del periodo di sospensione necessario;

considerando che occorre garantire il controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni derivanti dalla presente direttiva;

considerando che occorre abrogare le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;

considerando che per lottare efficacemente in tutti gli Stati membri contro l'uso illecito dei fattori di crescita e di produttività nell'allevamento, l'azione da svolgere al riguardo deve essere organizzata a livello comunitario;

considerando che, il 18 gennaio 1996, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a continuare ad opporsi all'importazione nella Comunità di carni trattate con ormoni; che ha chiesto che venga mantenuto il divieto totale dell'impiego di fattori di crescita nell'allevamento e ha invitato a tal fine il Consiglio a adottare prontamente la proposta della Commissione sulla quale esso ha formulato il suo parere il 19 aprile 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (16) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.