Sez. 2, Ordinanza n. 33836 del 23/12/2025 (Rv. 677168-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione della patente di guida - Misura di carattere cautelare - Termine prescrizionale di cinque anni - Applicabilità - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)