Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Testo in vigore al
Titolo I. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Capo I. Caratteri e finalita'.
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere al perfezionamento e al coordinamento delle norme vigenti sulla previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
2. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e puo' esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 436
Art. 3
1. Pel raggiungimento delle finalita' accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attivita':
1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:
a) per la invalidita' e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) per la maternita';
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.
2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.
Art. 4
1. L'Istituto inoltre:
1° puo' gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attivita';
2° attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualita' scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attivita' dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;
3° puo' esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico, culturale e propagandistico;
4° puo' stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza.
Art. 5
1. L'Istituto sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno.
2. L'attivita' dell'istituto nelle Colonie e' sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle colonie.
3. Al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.
Art. 6
1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione e' esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.
Capo II. Organi dell'Istituto.
Art. 7
1. Sono organi dell'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale:
1° il presidente;
2° il Consiglio di amministrazione;
3° il Comitato esecutivo;
4° I Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', nonche' gia' altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;
5° i Comitati provinciali della previdenza sociale.
2. L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'istituto e' stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.
Art. 8
1. Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.
Art. 9
1. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituito.
2. Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.
3. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.
Art. 10
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Art. 11
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:
1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;
4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica che puo' anche farsi rappresentare da un prorio delegato;
7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Art. 12
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Art. 13
1. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali, che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
2. Il presidente ha altresi' facolta' di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.
Art. 14
1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;
2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;
3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti;
4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;
5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;
6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;
7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;
8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;
9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza;
10° deliberare sui regolamenti tecnici;
11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;
12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,
13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.