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Sez. L, Sentenza n. 1735 del 19/02/1991 (Rv. 470985 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Crediti nei confronti del debitore - Accertamento - Legittimazione passiva - Individuazione.
Stato
decisa il 1991-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470985-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

In caso di ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, legittimato passivo in ordine all'accertamento dei crediti fatti valere nei confronti del debitore non è il commissario giudiziale o il comitato dei creditori, ovvero il liquidatore in ipotesi di concordato con cessione dei beni ai creditori, bensì il debitore stesso quando si tratti non di obbligazioni inerenti alle operazioni di liquidazione ma di crediti aventi diversa origine ed esulanti da tale ambito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)