diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 28653 del 03/12/2008 (Rv. 605626 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE | Sezioni Riunite - In sede di soluzione di questione di massima - Rilevanza sul giudizio "a quo" - Rifiuto di trasmettere il fascicolo processuale - Inammissibilità - Obbligo di attendere la decisione delle Sezioni Riunite - Sussistenza - Fattispecie - Principio enunciato "ex" art. 363 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605626-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE

Qualora il P.G. presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo. (Principio di diritto enunciato d'ufficio dalle Sezioni Unite nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in presenza di ricorso per motivi di giurisdizione, dichiarato inammissibile in quanto involgente l'inosservanza delle norme processuali regolatrici del rapporto tra il procedimento innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la soluzione di una questione di massima e quello davanti alla sezione giurisdizionale di appello della medesima Corte, nel cui ambito la questione era stata sollevata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 4, Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)