Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 378 del 1988
Massime (2)
Massima n. 13662
- Registro (imposta di)
- Pendenza di giudizio
- Imposta complementare
- Riscossione
- Procedura
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 54, comma primo, lett. a).
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
La eterogeneità delle rispettive situazioni giuridiche giustifica che in pendenza di giudizio, la riscossione dell'imposta complementare di maggior valore avvenga per gradi, mentre la riscossione dell'imposta suppletiva sia effettuata per intero, solo dopo la decisione definitiva: nel primo caso sussiste l'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, nel secondo la necessità dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).
Norme impugnate
- art. 54, comma 1, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
Massima n. 13663
- Contenzioso tributario
- Procedimento
- Udienza
- Pubblicità
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39.
- Cost., art. 101, comma primo.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto al riguardo sono tuttora valide le considerazioni già svolte in recente sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, denunziato - in riferimento all'art. 101, comma primo Cost. - nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicità dell'udienza. Qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta al giudizio di costituzionalità, sarebbe comunque inevitabile l'adeguamento del processo tributario al principio costituzionale di cui al richiamato art. 101. - cfr. S. n. 212/1986.
Norme impugnate
- art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Parametri
- art. 101, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ("Disciplina dell'imposta di registro"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento per la riscossione - in pendenza di giudizio - dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.;
b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma, Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo, preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate entrambe le questioni.
punto 2
Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata, sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di quest'ultimo;
che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti, nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, è giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso, è originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;
che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata;
che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del 1986;
che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le "gravi conseguenze" già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986, l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art. 101 Cost. sarebbe inevitabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze