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Sez. 1, Ordinanza n. 1888 del 12/06/1967 Cc. (dep. 12/09/1967) Rv. 105357 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA O IRRITUALE PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105357-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA O IRRITUALE PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*

Anche per il ricorso in Cassazione avverso il decreto emesso in tema di misure di prevenzione e necessaria l'enunciazione dei motivi dedotti a sostegno della impugnazione, e cio perche per l'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, le Disposizioni generali del codice di procedura penale sono estensibili ai procedimenti in materia e dette Disposizioni prevedono, a pena di inammissibilita, la specificazione dei motivi di impugnazione (cod proc pen art 201). (Conf, per il ricorso in Cassazione, 103216, 103232, 103969, anno 1(967; 103045 e ivi citata, anno 1966; per i gravami in genere in tema (di misure di prevenzione, 104315, 104545, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)