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Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 05/11/2024 Cc. (dep. 17/01/2025) Rv. 287391-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un ente per illecito dipendente da reato - Declaratoria di nullità con restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio - Erroneità del presupposto - Abnormità - Sussistenza - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287391-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice, investito del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un ente, dispone, in esito alla declaratoria di nullità dello stesso, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio, in ragione del richiamo all'art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. operato dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituendo la decisione espressione dei poteri ordinamentali riconosciuti al giudice del dibattimento, che non determina un'insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa può disporre la rinnovazione del decreto senza incorrere nell'adozione di un atto nullo.

Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)