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Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali

Testo in vigore al

Capo I. Aumento delle pensioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

2. Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

3. Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.

Art. 2

1. Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto.1

2. L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

3. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

Art. 3

1. La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o societa', escluse comunque quelle a forma cooperativa, e' trattenuta dalle societa' stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 4

1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna". - Alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole "su ogni delega di rappresentanza", le altre "relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta" e, dopo le parole "su ogni delega o mandato di rappresentanza", le altre, "relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta".

2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "o dei funzionari che lo ricevono o ai quali e' esibito o delle altre parti interessate".

3. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole "nonche' al prelievo stabilito nel primo comma" sono sostituite con le seguenti "nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma".

Art. 5

1. La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

  1. a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

  2. b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

Art. 6

1. L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

2. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

Art. 7

1. La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacita' all'esercizio della sua professione.

2. Il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.

3. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

4. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 8

1. La pensione ai superstiti del pensionato e' corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

2. La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prime del pensionamento e' corrisposta ai familiari di cui a comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

3. L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate su conto individuale dell'iscritto.

4. Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore lire 650.000 annue, esso e' integrato si no a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 9

1. La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura e' elevata a lire 520 mila annue.

Art. 10

1. Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

3. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

4. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

5. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11

1. L'indennita' una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto e' corrisposta:

  1. a) all'iscritto colpito da invalidita' permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;

  2. b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto e' devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

  3. c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di eta' senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

2. Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennita' liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa e' integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

Art. 12

1. I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. -166, avevano compiuto il 40° anno di eta' e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purche' presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonche' le quote di riscatto previste dall'ammessa tabella 4 in corrispondenza alla eta' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che, gia' iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di eta'.

3. Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facolta' di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

4. In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

5. Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di eta' senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'eta' che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

6. Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di eta' sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di eta', oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

7. In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM CI, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilita' di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, e' proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

Art. 13

1. Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

  1. 1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

  2. 2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

  3. 3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

  4. 4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

Art. 14

1. Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968; n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficit tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonche' le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti-, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

2. Le rimanenti somme sono cosi' ripartite:

  1. 1) il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

  2. 2) il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

  3. 3) il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

3. Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvedera' al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

4. Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 15

1. I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.