Sez. 4, Sentenza n. 11392 del 01/08/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171228 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E NON CONFERMATA DAVANTI AL MAGISTRATO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E NON CONFERMATA DAVANTI AL MAGISTRATO - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
Il giudice di merito può attribuire valore probatorio alla chiamata di correità anche quando sia stata formulata davanti alla polizia giudiziaria e non sia stata confermata davanti al magistrato, perché, in base al principio del libero convincimento del giudice, la chiamata di correo acquista dignità di prova sia quando risulti qualificata da circostanze estrinseche sia per la presenza di elementi di ordine logico scaturiti dal ragionamento critico operato dal giudice sulle affermazioni accusatorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)