Sez. 6, Sentenza n. 3362 del 28/09/1992 Cc. (dep. 15/12/1992) Rv. 193155 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - In genere | Malversazione a danno dello Stato - Condotta punibile - Indicazione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - In genere
La finalità perseguita dall'art. 316-bis cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. L'art. 316-bis cod. pen. si presenta, perciò - nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale - come una prescrizione parallela all'art. 640-bis dello stesso codice, operante, però, non nel momento precettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Legge 26/04/1990 num. 86 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)