diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7168 del 02/08/1997 (Rv. 506372 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Prescrizione del diritto - Perdurante vigenza del termine triennale previsto dall'art. 8 della legge n. 19 del 1963 - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario ex art. 2946 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506372-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In tema di diritto del conduttore di immobile adibito ad uso diverso da abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento, deve ritenersi tacitamente abrogata, per incompatibilità con la nuova normativa di cui all'art. 84 della legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 19 del 1963, recante - in deroga all'ordinario termine decennale di prescrizione posto dall'art. 2946 cod. civ. - la previsione del più ristretto termine triennale per la prescrizione dei diritti dalla medesima legge riconosciuti.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST., Legge 27/01/1963 num. 19 art. 8, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)