Sez. 1, Ordinanza n. 18024 del 04/06/2026 (Rv. 679255-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Udienza di convalida della misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera - Domanda di protezione internazionale - Ricezione da parte del giudice di pace - Verbalizzazione e tempestiva trasmissione all'autorità competente - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel corso dell'udienza di convalida della misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, il giudice di pace è tenuto a ricevere la domanda di protezione internazionale e, previa verbalizzazione, a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente per la registrazione e formalizzazione della stessa.
Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)