Sez. L, Sentenza n. 5413 del 02/06/1998 (Rv. 516015 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Richiesta di prova testimoniale - Omessa indicazione dei testi nell'atto introduttivo - Decadenza - Esclusione - Sanatoria ex art. 421 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Prova non ammessa in primo grado perché ritenuta superflua - Istanza di ammissione della prova in appello o nel giudizio di rinvio - Fissazione del termine per l'indicazione dei testi da parte del relativo giudice - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Nel rito del lavoro, la mancata specificazione dei testimoni nell'atto introduttivo del giudizio non determina la decadenza dell'istanza di ammissione della prova testimoniale, ma una semplice irregolarità sanabile con le modalità previste dall'art. 421, primo comma, cod. proc. civ., e, se la richiesta di ammissione della prova, non espletata in primo grado perché ritenuta superflua, viene reiterata in appello, o in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, il termine perentorio per l'indicazione dei testi va assegnato dal giudice della relativa fase del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)