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Sez. 4, Sentenza n. 1124 del 09/11/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152017 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDUCENTE PRIVILEGIATO - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152017-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDUCENTE PRIVILEGIATO - OBBLIGO - CONDIZIONI.*

In situazioni di pericolo, ancorché determinate da inadempienze altrui, il conducente privilegiato è tenuto, a rinunciare al suo diritto di precedenza se tale rinuncia sia necessaria ad evitare eventi di danno. (sull'Obbligo di cautele del veicolo favorito: mass. Nn. 150298; 150218; 149203).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)