Sez. 2, Sentenza n. 8724 del 16/08/1993 (Rv. 483464 - 01)
Avvocato e procuratore - Albo - Cancellazione | Ingiunzione emessa sulla base della parcella e del parere dell'Ordine professionale - Effettività delle prestazioni - Generica contestazione - Sufficienza - Conseguenze.
Avvocato e procuratore - Albo - Cancellazione
L'avvocato che abbia espletato l'incarico ricevuto dal proprio cliente non è tenuto al rendimento del conto con il connesso onere del cliente di contestare specificamente le singole voci esposte nella parcella, essendo sufficiente una contestazione anche generica dell'effettività delle prestazioni a far sorgere l'onere della prova a carico del creditore (attore in senso sostanziale) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base della parcella e del parere dell'Ordine professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)