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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 10 del 1981

Decisione
decisa il 1981-01-22, depositata il 1981-01-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:10
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14499

  • Ordinamento penitenziario
  • Semilibertà
  • Impossibilità di concederla ai condannati per determinati reati
  • Applicabilità della disciplina anche ai soggetti che hanno commesso il reato anteriormente all'entrata in vigore della legge prevedente l'istituto della semilibertà
  • Pretesa retroattività della norma penale
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non è possibile concedere la semilibertà in determinate ipotesi, è ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; ciò, tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilità della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva già inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificati dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - Ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal Tribunale per i minorenni di Roma sull'istanza proposta da Bullo Giovanni, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977; 2. - Ordinanza emessa il 15 marzo 1977 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Napoli sull'istanza proposta da Giordano Raffaele, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 24 agosto 1977; 3. - Ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Genova nel procedimento relativo a Federigi Gino, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2 luglio 1980. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza emessa il 18 aprile 1977, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui esclude la concessione della semilibertà ai condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"; che la sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Napoli, con ordinanza - emessa il 15 marzo 1977, ha impugnato a sua volta - in riferimento agli artt. 2,3,27, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione - il combinato disposto degli artt. 47 cpv. e 48, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, come modificati dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977; che la sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Genova, con ordinanza datata 20 febbraio 1980, ha sollevato anch'essa - ma in riferimento al solo art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge n. 354 del 1975; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondate le predette questioni (a meno di considerarle inammissibili - secondo una tesi cui l'Avvocatura dello Stato ha fatto cenno, nell'atto di intervento relativo al giudizio instaurato dalla sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Genova - non essendo sindacabili le "valutazioni di natura politica affidate alla discrezionalità del legislatore"); che i giudizi stessi possono essere decisi con unica ordinanza, data la sostanziale affinità delle questioni così prospettate, malgrado i diversi parametri costituzionali rispettivamente richiamati dai vari giudici a quibus.
punto 2
Considerato che la Corte si è già pronunciata - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - sulla questione di costituzionalità dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sul divieto di concedere il beneficio della semilibertà, nelle ipotesi previste dall'art. 47, secondo comma, della legge medesima); dichiarandola non fondata, con la sentenza n. 107 del 1980, e manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 8 del 1981; che il richiamo agli artt. 2 e 111, primo comma, della Costituzione, effettuato dalla sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Napoli, non sposta i termini reali del problema, in quanto la pretesa lesione dell'art. 2 viene appunto sostenuta in vista degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione (assumendosi, ancora una volta, che la norma impugnata comprometterebbe l'eguale "sviluppo" della personalità dei soggetti detenuti, in violazione "dei corrispettivi doveri di solidarietà", e renderebbe "la pena diseducativa e quindi contraria al senso di umanità"); mentre la lesione del primo comma dell'art. 111 Cost., sulla motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, viene prospettata "solo in via subordinata", rinnovando in definitiva la censura per cui le competenti autorità giudiziarie sarebbero in tal caso private della loro normale "discrezionalità", senza che ciò trovi fondamento in alcuna "ragione oggettiva": sicché la questione può considerarsi manifestamente infondata, per le ragioni già addotte nella sentenza n. 107 del 1980; che sostanzialmente nuova è invece la censura promossa dal Tribunale per i minorenni di Roma per la pretesa violazione del secondo comma dell'art. 25 Cost., derivante dall'aver precluso la concessione della semilibertà, nelle ipotesi indicate dall'art. 47 cpv., circa gli stessi soggetti che abbiano "commesso il fatto (criminoso) anteriormente all'entrata in vigore della legge 354 del 1975"; e che, tuttavia, anche in tal senso deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione in esame: poiché la norma così denunciata non incide affatto sull'ambito temporale di efficacia della legge penale in forza della quale fu emessa sentenza di condanna, ma concerne soltanto l'applicabilità della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva, già inflitta nel momento dell'entrata in vigore della disciplina stessa - che per la prima volta, giova sottolinearlo, ha introdotto la misura della semilibertà - con particolare riguardo alla concessione di benefici alternativi alla detenzione, per effetto di una discrezionale valutazione del giudice quanto al positivo, sopravvenuto assolvimento del fine rieducativo della pena.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma (in relazione all'art. 47, secondo comma), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dal Tribunale per i minorenni di Roma, dalla sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Napoli e dalla sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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