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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 148 del 1980

Decisione
decisa il 1980-10-30, depositata il 1980-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:148
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14493

  • Tributi in genere
  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Disciplina relativa
  • Disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore degli immobili
  • Assunta violazione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva
  • Parziale illegittimità già dichiarata
  • Ius superveniens
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoché: la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 14 d.P.R. 643/72 e 8 legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/72, sollevate con riguardo agli artt.3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino se, ed in qual misura, le questioni proposte siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39, 86 e 104/1980; 60, 85 e 86/1981.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 16 dicembre 1977, n. 904
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (sostituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), promossi con le seguenti ordinanze: 1. - Ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Enna sul ricorso proposto da Polizzi Rachele, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980; 2. - Ordinanze emesse il 21 febbraio ed il 30 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Roma sui ricorsi proposti rispettivamente da Fiore G. Battista ed altri e Staccioli Sara ed altra, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che ha spiegato intervento, limitatamente al giudizio instaurato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza di tali questioni.
punto 2
Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale; che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Enna ed alla Commissione tributaria di secondo grado di Roma. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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