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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15103 del 21/07/2016 (Rv. 641271 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA | Clausole di deroga alla competenza per territorio - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641271-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA

La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. "clausola asimmetrica"), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la clausola contrattuale che consentiva ad un istituto di credito una più ampia facoltà di scelta del foro nelle controversie promosse contro il correntista, rispetto a quelle promosse da quest'ultimo nei suoi riguardi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)