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Sez. L, Sentenza n. 5280 del 01/12/1989 (Rv. 464435 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALI (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE MENSILE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA CONTRATTUALE ADOTTANTE COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464435-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALI (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE MENSILE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA CONTRATTUALE ADOTTANTE COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LEGITTIMITÀ.*

Con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione - la cui disciplina retributiva è riservata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, alle intese delle associazioni sindacali - legittimamente la regolamentazione collettiva (artt. 6, 15 e 17 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976) dispone che la retribuzione giornaliera, dalla quale va ricavato l'importo orario da prendere a base del calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. Tale regola - che è aderente alla lata nozione di corrispettività fra compenso e prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato in generale (la cui continuità non è esclusa dalle pause settimanali) - non contrasta con alcuna norma di legge, di rango costituzionale o ordinario, e, in particolare, con la previsione dell'art. 36 cost. Circa il diritto del lavoratore al riposo settimanale ed all'adeguata retribuzione. (Conf 5249/89, mass n 464420; (Conf 2574/88, mass n 458312).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)