Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Art. 16 Art. 30 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. I contributi dello Stato di cui al presente testo unico saranno versati in due rate semestrali nel gennaio e nel luglio di ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
2. Il contributo personale degli ufficiali giudiziari, di cui al presente testo unico, dovra' essere versato dagli interessati a rate bimestrali di L. 100 ciascuna, al competente Ufficio del registro, non oltre i 5 giorni successivi al bimestre decorso.
3. Scaduto tale termine, gli ufficiali giudiziari inadempienti saranno assoggettali alla multa del 5 per cento sulla rata non versata, la quale assieme con la stessa multa sara' trattenuta dagli Uffici del registro su tutte le somme di spettanza degli ufficiali giudiziari medesimi a titolo di indennita' supplementari, di diritti ricuperati e di percentuali, pagabili nell'anno in corso e in quelli successivi.
4. L'ufficiale giudiziario in istato di morosita' potra' inoltre essere ammonito o ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada, abitualmente nella morosita', potra' essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.
5. Gli intendenti di finanza, i pretori e i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinche' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.
Art. 17 Art. 31 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. Gli Uffici del registro procederanno:
a) ogni quindici giorni, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario iscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali giudiziari delle relative richieste, sulle quali dovranno essere indicate le somme ricuperate;
b) alla fine di ogni mese, ai pagamenti delle indennita' supplementari;
c) alla fine di ogni bimestre, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i recuperi dei crediti dell'Erario, iscritti nei campioni civili e penali.
2. Su ciascun pagamento tratterranno l'intero importo del debito maturato, risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio.
3. Sara' poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare i contributi riscossi alle Sezioni di R. tesoreria, mediante vaglia di servizio, da trasmettersi all'Intendenza di finanza, la quale, dopo di avere compiuto gli opportuni controlli, vi apporra' il visto e curera' che si appongano le opportune annotazioni sull'estratto dell'elenco di cui al precedente art. 15.
4. Le Intendenze di finanza comprenderanno gli ufficiali giudiziari morosi in apposito elenco da inviarsi bimestralmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Art. 18 Art. 33 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. Il versamento del contributo volontario previsto dall'articolo 14 del presente testo unico sara' effettuato direttamente dall'interessato nell'Ufficio del registro, con avviso alla cancelleria.
2. L'Ufficio del registro versera' subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla competente Sezione di Regia tesoreria, la quale inviera' all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.
3. Gli interessi sui contributi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.
4. Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Art. 19 Art. 34 R. decreto legge 19 aprile 1925, n. 561
1. Nel caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorita' giudiziaria cui era addetto ne dara' comunicazione al locale Ufficio del registro, il quale trasmettera' immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito all'Ufficio del registro della nuova sede.
Capo IV. Indennita' e pensioni.
Art. 20 Art. 2 decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; art. 5, 22, 40 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 69 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 1 sub. 8, sub. 10, sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari provvede al servizio delle indennita' e delle pensioni a favore degli iscritti e dei loro aventi causa contemplati dal presente testo unico.
Art. 21 Art. 24 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n 561 e art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. Il servizio utile per il conseguimento della indennita' o della pensione e' quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi.
2. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.
3. Il periodo di aspettativa per motivi di salute e' valutato per intero.
4. Per la determinazione del servizio utile e dell'eta' degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.
Art. 22 Articoli 47 e 49 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 12 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704
1. Sono cumulabili agli effetti dell'assegno di quiescenza, il cui onere in tal caso si ripartisce, i servizi prestati in diversi periodi di tempo con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato; e, nei casi ammessi dalle disposizioni regolatrici dei predetti Istituti, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato e i servizi prestati con iscrizione a Casse, fondi, regolamenti speciali di quiescenza di altri enti.
Art. 23 Art. 48 n. decreto 25 giugno 1926, n. 1149
1. Nel caso di cui al precedente art. 22, se l'ufficiale giudiziario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza abbiano gia' conseguita la indennita' o la pensione da parte di uno o piu' degli Istituti predetti, il cumulo non puo' essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione gia' conferita e non siano state rimborsate rispettivamente a ciascun Istituto che ha conferita la indennita' o la pensione le somme gia' percepite coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita' in vigore per l'Istituto stesso.
Art. 24 Art. 1 sub 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennita' o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennita' o della pensione stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
Art. 25 Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 sub. 8, art. 1 sub. 10 lett. d), art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. Acquistano il diritto alla indennita' di cui al seguente articolo 34 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, i quali dopo 10 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile:6
a) siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nel successivo art. 26, lettera e);
b) siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermita';
c) Cessino dal servizio:
1° per limiti di eta';
2° comunque per dispensa dal servizio;
3° per riduzione di organici;
4° per provvedimento disciplinare;
5° per condanna.
2. Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero di grazia e giustizia la dichiarazione della inabilita' di cui alla lettera b), dovranno, ai fini della indennita', chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta indennita', dovra' comprovare che sussiste la stessa infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermita' che sia conseguenza di quella.
3. Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente perdono il diritto all'indennita' ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso.89
Art. 26 Art. 1 sub. 10 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. Acquistano il diritto a conseguire la pensione gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuarlo per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera e) del presente articolo;6
b) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermita';6
c) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio:6
1° per limiti di eta';
2° comunque per dispensa dal servizio;
3° per riduzione di organici;
4° per provvedimento disciplinare;
5° per condanna;
d) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere a) b) c) e) del presente articolo;
e) quando per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio qualunque sia la durata del servizio stesso.
2. Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero di grazia e giustizia la dichiarazione della inabilita' di cui alla lettera b) dovranno, ai fini della pensione, chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta pensione, dovra' comprovare che sussiste la stessa infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermita' che sia conseguenza di quella.
3. Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente perdono il diritto alla pensione ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso.
4. Nel caso di cui alla lettera c) n. 5 del presente articolo, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione liquidata all'ufficiale giudiziario sara' pagata alla moglie e ai figli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 27 e 28 del presente testo unico.
Art. 27 Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, purche' non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennita' se l'ufficiale giudiziario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso dopo 10 anni compiuti, e prima che siano compiuti 20 anni, di servizio utile.6
2. Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'eta' di 50 anni, e' necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorche' postuma.
Art. 28 Art. 18 R. decreto-legge 19 aprile 1925 n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. Sono parificati ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purche' sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
Art. 29 Art. 19 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 27 ha diritto di conseguire la pensione:
a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attivita' di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;6
b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;
e) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.
2. In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.
Art. 30 Art. 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non separata per sentenza pronunciata per colpa di essa e passata in giudicato, quando il marito sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e compresa fra quelle di cui alla lett.
e) del precedente art. 26, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.
2. In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
Art. 31 Articoli 47, 49 e 50 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149
1. Nessun conferimento di indennita' o di pensione potra' essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per almeno dieci anni complessivamente alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, e agli enti con casse, fondi, regoli i speciali di quiescenza, eccezione fatta per i casi previsti dagli articoli 26 lett. c) 30 e 63 del presente testo unico.
2. E' pure computabile agli effetti del decennio predetto il periodo di servizio riconosciuto o riscattato presso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico e presso gli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza secondo le norme proprie di ciascun istituto.
Art. 32 R. Decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n 255
1. La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di riversibilita' ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.
Art. 33 Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561
1. La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
2. Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore eta', salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.
Art. 34 Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 8 legge 8 gennaio 1931, n. 50
1. L'indennita' di cui e' parola nel precedente art. 25 consiste in iuta somma per una volta tanto ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dell'art. 35 del presente testo unico ottenuto mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico quando la cessazione dal servizio avvenga per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26, per limiti di eta' o per riduzione di organici o comunque per dispensa dal servizio.
2. In tali casi l'indennita' non puo' essere inferiore a L. 1000.
3. L'indennita' e' invece ragguagliata alla meta' del valore capitale predetto quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.
Art. 35 Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n 50
1. La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico e' liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla eta', alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.
Art. 36 Articoli 12 e 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 561; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675
1. La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari non potra' in nessun caso essere inferiore a L. 1500 ne' superiore a L. 20.000.23
2. Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26 la pensione non potra' essere inferiore a L. 2000.
3. Per gli ufficiali giudiziari che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti con almeno 20 anni di servizio utile la pensione non potra' essere inferiore a L. 6000.
4. Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore a L. 6000, la differenza sara' posta a carico dello Stato.
5. Nel caso di cui alla lett. e) del precedente art. 26, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore alla meta' dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, la pensione stessa sara' integrata da una somma a carico dello Stato determinata in misura tale che il totale della detta risultante e dell'integramento non superi la meta' dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal primo comma del presente articolo.10
6. Inoltre la quota a carico dello Stato di cui al comma precedente, ferma restando la quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non potra' in nessun caso superare la somma di L. 9000 annue.4105