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Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 1

1. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

2. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

  2. b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

  3. c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

  4. d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

  5. e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

  6. f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

  7. g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;

  8. h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

  9. i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;

  10. l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

  11. m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

  12. n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  13. o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

  14. p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

  15. q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

  16. r) le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

3. In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali.

Art. 2

1. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

2. Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art. 3

1. Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne.

2. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 4

1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. a) ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea;

  2. b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunita' economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;

  3. c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonche' al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;

  4. d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonche' alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonche' di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;

  5. e) alla tenuta dei registri di varieta' e di libri genealogici, la cui unicita' e' richiesta per tutto il territorio nazionale;

  6. f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o piu' regioni, sentite le regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o piu' regioni parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

  7. g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate;

  8. h) agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

  9. i) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

  10. l) al demanio armentizio, nonche' agli usi civici limitatamente alle attivita' giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1;

  11. m) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonche' agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunita' economica europea; ai marchi, alle norme di qualita' ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

  12. n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

  13. o) alla alimentazione;

  14. p) al Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;

  15. q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attivita' promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

  16. r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attivita' di ricerca e di studio;

  17. s) ai parchi nazionali;

  18. t) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.

Art. 5

1. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 6

1. Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle regioni ai sensi del presente decreto, vengono esercitate dalle regioni medesime in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e agli articoli 12, 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

2. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilita' finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne da' loro comunicazione.

3. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresi', al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione di tale quota.

4. Restano invariate le competenze e le obbligazioni dei predetti istituti di credito per quanto concerne, rispettivamente, la erogazione dei prestiti e dei mutui nell'ambito delle assegnazioni disposte a loro favore ed il versamento delle somme riscosse e non riscosse dai concessionari dei prestiti e dei mutui sugli appositi conti correnti istituiti presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 7

1. Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 14, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con analitici verbali, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 8

1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare delle Comunita' economiche europee, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

2. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

3. L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sara', in particolare, assicurato:

  1. 1) in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e di zone depresse, nonche' ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

  2. 2) in ordine a criteri uniformi di amministrazione delle foreste che presentino una unitarieta' tecnica ed appartengano a regioni contigue.

4. Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni saranno, inoltre determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di inalienabilita', indisponibilita' e di vincolo all'attuale destinazione in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

5. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

6. I programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle regioni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attivita' tra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

Art. 9

1. Le regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute.

2. Analogamente lo Stato, previo accordo con le regioni, puo' avvalersi dei servizi tecnici regionali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni.

3. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente; previa intesa con la amministrazione regionale interessata.

Art. 10

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

2. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 11

1. Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. a) Ispettorati agrari compartimentali;

  2. b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;

  3. c) Ispettorati regionali delle foreste;

  4. d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

2. Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

3. Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarieta' di struttura, inquadramento e reclutamento, e' impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Art. 12

1. Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 11, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.

2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dall'amministrazione regionale.

Art. 13

1. Ai sensi dell'art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

  1. a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunita' economica europea;

  2. b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;

  3. c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

2. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.

3. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.