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Sez. T, Ordinanza n. 198 del 03/01/2026 (Rv. 677680-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito dell’amministrazione finanziaria avente a oggetto il rimborso dei costi delle garanzie - Interessi legali - Spettanza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677680-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie stipulate, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi costituisce un'obbligazione di valuta, sicché sul relativo importo sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., decorrenti dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l'obbligo restitutorio dell'amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi.

Cod. Civ. art. 1282, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 4, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 7 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)