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Sez. 3, Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853-01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO | Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674853-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO

La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)