Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 161 del 1980
Massime (3)
Massima n. 15375
- Sicurezza pubblica
- Foglio di via obbligatorio
- Emanazione a carico di persone pericolose per la pubblica moralità
- Asserita estraneità ai limiti consentiti (sicurezza e sanità) della libertà di circolazione.
Massima n. 15376
- Libertà di circolazione e di soggiorno
- Limiti
- Costituzione, art. 16: inciso "in via generale"
- Interpretazione
- Attribuzione all'autorità amministrativa del potere di accertare il pericolo, determinato da singoli individui, per la sanità e la sicurezza
- Fattispecie
- Foglio di via obbligatorio.
Leggi la massima
Va ribadito che l'espressione "in via generale" contenuta nell'art. 16 Cost. non impedisce che la legge demandi alla autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza dei singoli individui e quindi conceda alle predette autorità i necessari poteri valutativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost. sotto il profilo che detta norma conferirebbe al questore poteri discrezionali in ordine all'emanazione del foglio di via). - S. n. 68/1964.
Norme impugnate
- art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 16 Cost.
Massima n. 15377
- Reato in genere
- Foglio di via obbligatorio (contravvenzione al)
- Prospettata violazione del principio di legalità in materia di reati e pene
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il fatto reato previsto dall'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, consiste nella contravvenzione al foglio di via obbligatorio legittimamente emanato, sicché non è ravvisabile alcun contrasto con l'art. 25 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.).
Norme impugnate
- art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 25 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 5, e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (foglio di via obbligatorio) promossi con ordinanze 25 maggio 1976 del Pretore di Venezia, 6 luglio 1978 e 1 ottobre 1979 del Pretore di Legnano, 27 novembre 1979 del Pretore di Latisana, 3 e 6 dicembre 1979 del Pretore di Legnano, 12 dicembre 1979 del Pretore di Codroipo e 31 marzo 1980 del Pretore di Legnano, rispettivamente iscritte al n. 671 del registro ordinanze 1976, al n. 484 del registro ordinanze 1978, al n. 926 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 1, 47, 48, 67 e 346 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 1976, nn. 10 e 332 del 1979 e nn. 71, 85, 92 e 166 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che i pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (anche in relazione al precedente art. 1, n. 5) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto.
1) con l'art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata conferirebbe al questore poteri discrezionali in ordine all'emanazione del foglio di via;
2) con l'art. 16 della Costituzione, perché la norma impugnata (anche in relazione al precedente art. 1 n. 5) consentirebbe limitazioni alla libertà di circolazione per persone pericolose per la pubblica moralità;
3) con l'art. 25 della Costituzione, perché la norma impugnata (anche in relazione al precedente art. 1) si porrebbe come "titolo fittizio" per la irrogazione di pene.
punto 2
Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa Corte ha già deciso con la sentenza n. 68 del 1964 che l'espressione "in via generale", contenuta nell'art. 16 della Costituzione non impedisce che la legge demandi alla autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza di singoli individui e quindi conceda alla predetta autorità i necessari poteri valutativi;
che, per quanto riguarda la seconda questione, questa Corte ha già deciso con le sentenze n. 2 del 1956 e n. 126 del 1962 che il pericolo per la pubblica moralità deve ritenersi tale da minare la sicurezza e la sanità pubblica e che eventuali vizi di singoli provvedimenti, rilevabili nei giudizi di merito, non ridondano sul piano della legittimità costituzionale della norma;
che, per quanto riguarda la terza questione, il fatto reato previsto dalla disposizione denunziata consiste nella contravvenzione al foglio di via obbligatorio legittimamente emanato, sicché non si scorge alcun contrasto con l'art. 25 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dai pretori di Venezia, Legnano, Latisana e Codroipo con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 16 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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