Sez. 1, Sentenza n. 4830 del 26/10/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177215 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROGRESSI COMPIUTI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROGRESSI COMPIUTI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO.*
Per soddisfare l'Obbligo della motivazione in Sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà il giudice del merito deve, con preciso riferimento alle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, porre in evidenza, in relazione agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, se sussistono o no le condizioni per un graduale reinserimento dello stesso nella società, con l'avvertenza che tale reinserimento costituisce l'obiettivo della misura, la quale è di per sè una Forma di trattamento individualizzato e deve essere disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, sì che è in relazione a quest'ultimo parametro che la relativa valutazione deve essere effettuata. (V mass n 168755; (V mass n 140886).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)