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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974 (Rv. 370042 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - NATURA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PA - VALIDITA - CONDIZIONI - VISTO DELLA CORTE DEI CONTI - MANCANZA - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370042-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - NATURA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PA - VALIDITA - CONDIZIONI - VISTO DELLA CORTE DEI CONTI - MANCANZA - INEFFICACIA.*

Il riconoscimento del debito, pur essendo atto unilaterale, richiede che chi lo effettua abbia la disponibilita del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Qualora il riconoscimento stesso avvenga nel campo del diritto amministrativo, vi e necessita di un'idonea manifestazione di volonta adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimita della Corte dei conti. Se l'atto d'impegno di spesa (nella specie, mandato di pagamento) non riceve il visto della Corte dei conti, il diniego di esso comporta l'inefficacia dell'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1309, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 17, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)