Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 425 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20973
- Previdenza e assistenza sociale
- Controversie su ratei di prestazioni pensionistiche e su "prestazioni personali" (in particolare, trattamenti economici di malattie)
- Nuovo più rigoroso regime decadenziale
- Ritenuta applicabilità dello stesso ai rapporti in corso con le sole eccezioni dei casi in cui prima dell'entrata in vigore della normativa sia stato instaurato il procedimento giudiziario
- Conseguente denunciata violazione dei diritti alla tutela giurisdizionale e previdenziale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, in quanto il combinato disposto degli articoli impugnati deve essere interpretato, alla stregua dei criteri logico-sistematici, della 'ratio legis' e dei principi costituzionali, nel senso che il nuovo regime decadenziale non si applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine per la pronuncia della medesima) ed il termine sia ancora pendente alla detta data. - S. n. 20/1994. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 4, comma 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384
- legge 14 novembre 1992, n. 438
- art. 4, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), ordinanze emesse il 29 novembre 1993, il 23 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 7 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 29 novembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 2 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 29 novembre 1993 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 32, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114 e 175 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 11, 12 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di dieci giudizi promossi da Maria Biamonte e altri contro l'INPS per ottenere il riconoscimento di prestazioni previdenziali varie, il Pretore di Milano, con altrettante ordinanze emesse tra il 29 novembre 1993 e il 23 dicembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il comma 1 reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che riduce a tre anni il termine decadenziale del diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e assoggetta al termine di decadenza di un anno tutte le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989 (termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di prestazione); il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non si applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data";
che, ad avviso del giudice remittente, nei casi di specie è applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992);
che le dette disposizioni, così interpretate, sono ritenute contrastanti: a) col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, perché il nuovo termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il d.l. n. 384 del 1992, che, con effetto retroattivo, lo ha sostituito al precedente termine decennale; b) con l'art. 38 della Costituzione, perché la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto alle prestazioni previdenziali loro dovute;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
punto 2
Considerato che i giudizi vertono sulla medesima questione e, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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