Sez. 3, Sentenza n. 45674 del 21/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 226860 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sottoposta a sequestro preventivo - Mantenimento del sequestro dopo la sentenza definitiva - Possibilità - Esclusione - Restituzione all'avente diritto - Necessità.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca o la conversione in sequestro conservativo, non può essere mantenuto il sequestro del manufatto abusivo, neppure a garanzia della demolizione disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o dei provvedimenti della P.A., ma le cose vanno restituite all'avente diritto.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)