diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3786 del 13/12/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201591 - 01

Impugnazioni - Appello - In genere | Sentenza di condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato con la quale siano state applicate sanzioni sostitutive - Appellabilità - Esclusione - Potere del giudice di appello di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Trasmissione degli atti alla Corte di cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201591-01

Impugnazioni - Appello - In genere

Poiché la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato con la quale sono state applicate sanzioni sostitutive è inappellabile, il giudice di appello erroneamente investito del gravame, deve trasmettere gli atti al giudice competente e cioè alla corte di cassazione, anche quando l'impugnazione risulti inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)