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Sez. L, Sentenza n. 4236 del 21/06/1988 (Rv. 459278 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE E NON ALL'INTERO AMMONTARE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459278-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE E NON ALL'INTERO AMMONTARE - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 2120 cod. civ. - nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 - stabilisce inderogabilmente che l'indennità di anzianità deve essere proporzionata agli anni di servizio e che il suo ammontare deve essere quantificato in base all'ultima retribuzione e alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ma riserva all'autonomia privata (nella specie: alla contrattazione collettiva aziendale) il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennità medesima e consente quindi di fissare contrattualmente una percentuale dell'ultima retribuzione, anziché di assumere questa per intero. (V 6934/87, mass n 455117; (V 2918/84, mass n 434968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)